Art. 4.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità).

      1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine complementari, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 5, che partecipano alle riunioni in cui sono trattate problematiche concernenti le discipline di cui alla presente legge.